Riservatezza significa che ogni informazione è rivolta esclusivamente a una cerchia limitata di destinatari e deve rimanere protetta dalla pubblicazione non autorizzata. Nella professione medica, la riservatezza viene protetta in modo particolare tramite l’obbligo del segreto professionale del medico sancito per legge. Nella Svizzera Romanda si dice, a ragione, che «il secreto medico è uno strumento della sanità pubblica». La riservatezza garantita tramite la protezione dei dati del paziente è la condizione indispensabile per lo sviluppo di una fiducia reciproca.
Il medico che chiede la consulenza presso i medici e i relativi assistenti che collaborano con ReMed in studi medici e ospedali gode, sin dal primo contatto, degli stessi diritti offerti ad altri pazienti, dal momento che anche in questo caso vige il segreto professionale medico. Vengono applicate inoltre le stesse eccezioni giuridiche del segreto professionale medico.
In linea di principio solo le persone di ReMed direttamente coinvolte nel caso hanno accesso ai dati personali. Anche i medici che chiedono la consulenza hanno il diritto di esaminare i dati archiviati ai sensi delle disposizioni in materia di protezione dei dati.
I medici che effettuano la prima consulenza sono tenuti a compilare nell’ambito di ReMed una cartella clinica relativa al medico che chiede la consulenza, la quale sia conforme agli attuali requisiti in materia di protezione dei dati. Anche in questo senso quindi, i medici che si rivolgono a ReMed sono dei pazienti.